RESPONSABILE TECNICO: modifiche per la cessazione dell'incarico
Definiti nuovi criteri di copertura e cessazione dell'incarico Responsabile Tecnico
Il Comitato Nazionale dell’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020, ha ridefinito la disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di Responsabile Tecnico.
A partire dal 4 maggio 2020 l’impresa dovrà comunicare alla Sezione di competenza la cessazione dell’incarico di Responsabile Tecnico entro 30 giorni dal termine dell’incarico stesso. Fino alla data di subentro del nuovo obbligo, invece, rimane il termine definito dalla circolare n. 1544 del 14/12/2012 che prevede di comunicare la cessazione dell’incarico nei due giorni lavorativi successivi al verificarsi della cessazione.
Modificato anche il periodo transitorio durante il quale, in mancanza della nomina di un nuovo Responsabile Tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi (non lavorativi) a decorrere dalla data di cessazione dell’incarico. Anche in questo caso, però, fino alla data di subentro del nuovo obbligo il periodo massimo di prosecuzione dell’attività sarà di 60 giorni.
Viene infine chiarita la situazione della perdita del requisito di idoneità del Responsabile Tecnico per mancanza del superamento della VERIFICA di IDONEITÀ.
Considerando i contatti avuti in quest’ultimo periodo a seguito del corso per Responsabili Tecnici da noi organizzato, ricordiamo che i corsi di formazione precedentemente affrontati non sono più validi e risulta necessario superare la verifica di idoneità.
Per garantire il tempo necessario a superare la verifica e, di conseguenza, a mantenere il requisito di idoneità, il Responsabile Tecnico delle imprese e degli enti iscritti all’Albo alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6/2017 del Comitato Nazionale), può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni (fino al 15 ottobre 2022), anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori, e potrà sostenere la verifica di idoneità al ruolo a partire dal 2 gennaio 2021.
Invece, nel caso in cui l’impresa o l’ente avesse necessità di incrementare classe o di iscriversi in una nuova categoria, il Responsabile Tecnico dovrà superare la verifica di idoneità per poter ricoprire ancora l’incarico.
Siamo disponibili a fornire informazioni e chiarimenti in merito all’argomento, mediante la competenza e l’esperienza maturata nel settore dal ing. Diego Fedel e dal ing. Stefano Fontana; entrambi hanno già superato le verifiche e sono in possesso dei requisiti necessari a ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico per tutte le categorie e classi previste dall’Albo Gestori Ambientali.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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