
Comunicazione di utilizzo locali sotterranei o semisotterranei
Riassunto dei chiarimenti pubblicati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito alla comunicazione di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei
Modifiche al D.Lgs. 81/08
Come anticipato nel nostro articolo del 9 gennaio "Modifiche al D.Lgs. 81/08", l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ora pubblicato la nota n. 811 con cui approfondisce le novità introdotte al D.lgs. n. 81/2008, entrate in vigore il 12 gennaio 2025, fornendo ai datori di lavoro indicazioni operative aggiuntive sugli adempimenti richiesti relativi al lavoro in ambienti sotterranei o semisotterranei.
In particolare, il documento chiarisce le modalità con cui i datori di lavoro devono comunicare all'INL l'utilizzo in deroga di locali chiusi situati in ambienti sotterranei o semisotterranei prima di iniziare ad utilizzare i locali stessi.
Principali chiarimenti contenuti nella nota:
Comunicazione obbligatoria:
- deve riguardare solo locali già autorizzati.
- va redatta in carta semplice o utilizzando un apposito modulo.
- deve essere inviata tramite PEC almeno 30 giorni prima dell'uso, della modifica o della voltura del locale.
- deve essere accompagnata da una relazione sulle lavorazioni previste e sui requisiti dell'Allegato IV del Testo Unico sulla Sicurezza, oltre a un'asseverazione tecnica da parte di un professionista abilitato.
Divieti:
- la comunicazione non sarà accettata se le attività svolte comportano l'emissione di agenti nocivi.
- deve essere garantito il rispetto dei requisiti minimi dell'Allegato IV (ventilazione, illuminazione e condizioni microclimatiche adeguate).
Monitoraggio del gas radon:
- è obbligatorio effettuare analisi dei livelli di radon entro 24 mesi dall'avvio dell'attività.
- si devono eseguire misurazioni della concentrazione media annua di radon.
- il rischio radon rientra tra gli obblighi di valutazione dei rischi previsti per il datore di lavoro.
Volture:
- in caso di cambio di ragione sociale o di datore di lavoro, è richiesta una dichiarazione specifica.
Modifiche:
- la comunicazione va inviata anche in caso di variazione dell'attività lavorativa, aggiunta o eliminazione di locali.
- il loro utilizzo è consentito solo dopo 30 giorni dall'invio della comunicazione.
Locali con esigenze tecniche particolari:
- le nuove disposizioni si applicano solo ai datori di lavoro che iniziano a utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei a partire dal 12 gennaio 2025.
- le aziende che già utilizzavano tali locali in base alla normativa precedente non sono tenute a presentare la comunicazione, a condizione che le attività non comportino emissioni di agenti nocivi.
Competenza delle ASL:
- le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del DL 203/2024 rimangono sotto la gestione delle ASL.
Diniego all’utilizzo dei locali:
- se i requisiti previsti dall'articolo 65, comma 2, del D.lgs. 81/2008 non vengono soddisfatti, l'Ispettorato del Lavoro comunicherà il diniego al datore di lavoro tramite PEC, specificandone le motivazioni.
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