Nomina consulente ADR obbligatoria per tutti dal 01/01/2023
L'Accordo ADR 2019 prevede l'obbligo di nomina del Consulente ADR anche per le aziende che ricoprono il ruolo di "Speditore"
Obbligo di nomina consulente ADR per Speditori
Dal 1 gennaio 2023 tutte le aziende che ricoprono il ruolo di “Speditore” dovranno nominare il Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR), al pari dei ruoli di “Trasportatore”, “Imballatore”, “Caricatore”, “Riempitore” e “Scaricatore”. Questo obbligo è stato introdotto dall'accordo ADR 2019.
Considerato l'impatto della nuova disposizione, il legislatore aveva previsto un periodo transitorio di quattro anni, pertanto la nomina del consulente ADR per le aziende che già operano nel ruolo di “Speditore” - come si legge nella misura transitoria del 1.6.1.44 – dovrà avvenire entro il 31/12/2022.
Invece, poiché i termini “trasporto”, “carico”, “imballaggio”, “riempimento” e “scarico” erano già presenti nelle edizioni precedenti all’ADR 2019, per tali soggetti non sono stati introdotti nuovi obblighi.
Perché il consulente ADR diventa obbligatorio per Speditori
Secondo quanto prescritto in 1.8.3.2 a) ADR, uno “Speditore” può essere esentato dalla nomina del Consulente solo se l’autorità competente di riferimento prevede un disposto normativo che permetta l’esenzione dalla nomina in caso di spedizioni in esenzione secondo 1.1.3.6. e 3.4.
Purtroppo, la normativa nazionale non è stata adeguata e quindi le varie esenzioni attualmente in vigore e antecedenti all'ADR 2019 - previste dal D.Lgs 4 febbraio 2000, n. 40 - per attività occasionali (operazioni limitate a 24 volte/anno, 3 volte/mese per quantitativi complessivi non superiori a 180 t/anno di merci o rifiuti poco pericolosi) oppure per attività inferiori ai limiti dell’esenzione 1.1.3.6 “parziale”, non prevedendo la figura dello “speditore”, sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono esclusivamente i ruoli di “trasportatore”, “caricatore” e “scaricatore”.
Per completezza, il mancato adeguamento della norma italiana vale sia per l’obbligo di nomina, sia per le sanzioni esenzioni applicabili alla figura dello “speditore” di merci/rifiuti pericolosi.
Conclusioni su obblighi e responsabilità
Se prima del 31/12/2022 non interverrà una modifica alla normativa nazionale, ci si troverà nella situazione in cui un soggetto che ricopre il ruolo di “Speditore” nella catena di trasporto deve nominare un Consulente ADR anche per la spedizione di pochi kg di rifiuti ADR, come possono essere olio esausto, batterie al piombo, ecc. e le esenzioni previste per i ruoli di “Trasportatore”, “Caricatore” e “Scaricatore” vengono di fatto annullate poiché queste figure spesso risultano essere anche “Speditori”.
Pur nella convinzione che sia alquanto imbarazzante che chiunque spedisca piccole quantità di una merce/rifiuto classificato merce pericolosa ADR debba nominare un consulente ADR, al di là della sanzione, applicabile o meno, è stata da più parti sollevata la questione della responsabilità dello “Speditore” nel caso in cui durante la movimentazione di merci/rifiuti ADR avvenga un incidente: la mancata nomina del consulente ADR potrebbe far scattare delle responsabilità penali/rivalse assicurative nei confronti dello Speditore?
Si auspica ovviamente in un tempestivo intervento normativo da parte dell’autorità competente italiana, ma in una situazione di evidente carenza normativa, starà in capo alla singola impresa decidere come gestire la situazione e quindi se nominare il consulente ADR per ogni sito da cui sono spedite merci/rifiuti sottoposti ad ADR per quei casi (sopra esposti) che precedentemente erano esentati dalla nomina.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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