DISTRIBUTORI MOBILI DI CARBURANTI: nuovi adempimenti antincendio
Unificazione degli adempimenti antincendio a partire dal 5 gennaio 2018 (D.P.R. 151/11)
Il Regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 151/11 stabilisce che i contenitori-distributori mobili di carburanti siano soggetti agli adempimenti antincendio.
Dopo la sua entrata in vigore nel 2011, vengono pertanto eliminate le agevolazioni previste per i dispositivi in uso presso le aziende agricole, cave e cantieri che si consideravano non soggetti ai controlli VVF. Tuttavia, una serie di proroghe successive aveva portato il termine ultimo per la presentazione dei relativi documenti al 7 ottobre 2016 per tutte le aziende, ad eccezione delle aziende agricole per le quali viene fissata l’esenzione se in possesso di depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva inferiori ai 6 mc, anche se provvisti di erogatore.
L’emanazione del D.M. 22 novembre 2017, entrato in vigore il 5 gennaio 2018, abroga le precedenti regole tecniche di prevenzione incendi relative ai distributori mobili e unifica gli adempimenti necessari.
Mentre in precedenza potevano essere scelte due vie per adeguarsi alla normativa a seconda che fosse un’azienda agricola, un cantiere edile o una cava, oppure un'attività nel settore dell’autotrasporto, allo stato attuale il D.P.R. 151/11 unifica gli adempimenti e di fatto elimina la distinzione tra le varie attività lavorative.
Ad oggi pertanto, tranne gli imprenditori agricoli che soddisfano i requisiti menzionati in precedenza, chiunque sia in possesso di un contenitore-distributore mobile per l’erogazione di gasolio deve presentare una SCIA ai Vigili del Fuoco per l‘attività 13.1.A del D.P.R.151/11 ed adeguarsi a quanto imposto nella regola tecnica normata nel D.M. 22 novembre 2017.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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