GESTIONE RIFIUTI: nuovo D.Lgs. 116/2020 - II parte
Secondo approfondimento sulle modifiche introdotte dal nuovo D.Lgs. 116/2020 al Testo Unico Ambientale
Il decreto D.Lgs. 116/2020 (in vigore dal 26/09/2020) ha modificato il Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06) recependo alcune direttive europee sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Proseguiamo con l’analisi delle novità introdotte, in seguito all'approfondimento affrontato la settimana scorsa (GESTIONE RIFIUTI: nuovo D.Lgs. 116/2020 - I parte).
RIFIUTI URBANI e ASSIMILAZIONE
A partite dal 1° gennaio 2021 viene modificato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il termine “assimilato” viene eliminato per dare posto ai “rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”, individuati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale. La nuova definizione di rifiuti urbani viene riportata alla nuova lettera b-ter dell’articolo 183 ed entrerà in vigore assieme agli allegati L-quater e L-quinquies a partire dal 1° gennaio 2021.
Una differenza sostanziale con la precedente definizione sono i rifiuti prodotti dalle attività industriali, che rimarranno classificati speciali e non più rifiuti assimilati agli urbani (salvo rifiuti prodotti dagli uffici) e come tali andranno gestiti.
Riportiamo di seguito le nuove definizioni di RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI con gli allegati L-quater e L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale:
RIFIUTI URBANI
(dal 1° gennaio 2021, art 183 c. 1, lett. b-ter) secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116)
- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
RIFIUTI SPECIALI
(dal 1° gennaio 2021, art 184 secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116):
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonchè i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i veicoli fuori uso.
ALLEGATO L-QUATER
Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).
FRAZIONE |
DESCRIZIONE |
EER |
RIFIUTI ORGANICI |
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
200108 |
Rifiuti biodegradabili |
200201 |
|
Rifiuti dei mercati |
200302 |
|
CARTA E CARTONE |
Imballaggi in carta e cartone |
150101 |
Carta e cartone |
200101 |
|
PLASTICA |
Imballaggi in plastica |
150102 |
Plastica |
200139 |
|
LEGNO |
Imballaggi in legno |
150103 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* |
200138 |
|
METALLO |
Imballaggi metallici |
150104 |
Metallo |
200140 |
|
IMBALLAGGI COMPOSITI |
Imballaggi materiali compositi |
150105 |
MULTIMATERIALE |
Imballaggi in materiali misti |
150106 |
VETRO |
Imballaggi in vetro |
150107 |
Vetro |
200102 |
|
TESSILE |
Imballaggi in materia tessile |
150109 |
Abbigliamento |
200110 |
|
Prodotti tessili |
200111 |
|
TONER |
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* |
080318 |
INGOMBRANTI |
Rifiuti ingombranti |
200307 |
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 |
200128 |
DETERGENTI |
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* |
200130 |
ALTRI RIFIUTI |
Altri rifiuti non biodegradabili |
200203 |
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI |
Rifiuti urbani indifferenziati |
200301 |
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
ALLEGATO L-QUINQUIES
Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).
- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffè, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
RIFIUTI DA MANUTENZIONE
Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, viene chiarito che questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene chiarito che, per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede - in alternativa al FIR - venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.
Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività deve essere accompagnato sempre da un documento (FIR o DDT), e comporta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
La stessa disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell’articolo 230).
CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO
A seguito della modifica dell'art. 184-ter, non è più prevista l'operazione di "preparazione al riutilizzo" tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi di "End of Waste". Tale attività è stata inserita nelle operazioni di gestione dei rifiuti e quindi necessita di apposita autorizzazione per poter essere svolta.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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