Esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR
Chiarimenti del Ministero in merito all’applicazione del Decreto 7 agosto 2023
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato una circolare di chiarimento in merito alle casistiche di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR, disciplinate dal decreto 7 agosto 2023, per le imprese che svolgono attività di spedizione, trasporto o attività connesse a tali operazioni, quali l’imballaggio, il carico, il riempimento e lo scarico di merci pericolose su strada.
Alcuni chiarimenti sulle esenzioni da nomina consulente ADR
Vogliamo evidenziare alcuni chiarimenti in particolare forniti dalla circolare:
- i regimi di esenzione di cui agli artt. 3, 4 e 5 del DM 7 agosto 2023 non sono esclusivi, pertanto è possibile applicare le varie esenzioni previste in contemporanea;
- l’applicazione delle esenzioni previste dall’art. 3, ossia le esenzioni previste dall’ADR (ad esempio alla sezione 1.1.3, ad eccezione della sottosezione 1.1.3.6), le esenzioni per applicazione di una specifica disposizione speciale e quelle per merci imballate in quantità limitate ed esenti, non esonera dagli adempimenti relativi alla formazione e alla redazione della relazione di incidente previsti agli artt. 7 e 8 del DM;
- nel calcolo del numero di operazioni mensili e annuali per l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art.4:
- non sono conteggiate le attività legate alle merci pericolose di categoria di trasporto 4;
- il numero di operazioni è determinato con riferimento alla singola sede operativa (per ogni sito, quindi, vale il limite di 24 operazioni annue e 3 operazioni mese);
- viene specificato che con il termine “operazione” s’intende l’insieme delle attività svolte nel loro complesso; ad esempio, se un’impresa effettua spedizioni di merci pericolose e si occupa anche dell’imballaggio e del carico, il numero di operazioni è conteggiato in base alle spedizioni eseguite;
- per quanto riguarda il registro di cui agli artt. 4 e 5:
- il registro può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione di essere costantemente e tempestivamente aggiornato;
- è ammesso l’utilizzo di un unico registro per il conteggio delle operazioni di cui all’art. 4 r all’art.5 dando evidenza del tipo di esenzione di volta in volta applicato;
- viene specificato che non rientrano tra i casi di esenzione di cui all’art 6 le imprese destinatarie di spedizioni di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che si occupano dello svuotamento con mezzi e personale proprio.
Esenzioni da nomina consulente ADR
Si riporta di seguito lo schema aggiornato relativo alle esenzioni previste dal DM del 7 agosto 2023, integrato con i chiarimenti della nuova circolare (campi in blu):
SCHEMA DELLE ESENZIONI DA NOMINA CONSULENTE ADR |
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Attività connesse ai TRASPORTI IN ESENZIONE (trasporti da privati, o per attività di controllo, riparazione e manutenzione, ecc) |
Nessun limite – esenzione sempre applicabile |
Art. 3 c.1 |
Attività connesse ai TRASPORTI ESENTATI da: |
Nessun limite – esenzione sempre applicabile |
Art. 3 c.1 |
Attività connesse ai trasporti IN COLLI in “ESENZIONE PARZIALE” (cap. 1.1.3.6) |
Esenzione applicabile entro i limiti di:
Nel computo vanno escluse le merci pericolose di categoria di trasporto 4 Obbligo registro interno |
Art. 4 |
Attività connesse ai trasporti su territorio nazionale, OCCASIONALI IN CISTERNA O ALLA RINFUSA |
Esenzione applicabile solo a merci poco pericolose (GdI III) o di categoria di trasporto 3 e 4 Obbligo registro interno |
Art. 5 |
SCARICO di colli, alla rinfusa e in cisterna A DESTINAZIONE FINALE DELLE MERCI |
Nessun limite – esenzione sempre applicabile per COLLI Esenzione applicabile per spedizioni di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa, SOLO SE lo scarico viene affidato a terzi |
Art.6 |
Le esenzioni valgono per tutte le ATTIVITÀ CONNESSE ai trasporti, quali la spedizione, il trasporto, l’imballaggio, il carico, il riempimento e lo scarico di merci pericolose su strada. Con il termine “operazione”, s’intende l’insieme delle attività svolte nel complesso; ad esempio se un’impresa effettua spedizioni di merci pericolose e si occupa anche dell’imballaggio e del carico, il numero di operazioni è conteggiato in base alle spedizioni eseguite. I regimi di esenzione di cui agli artt. 3, 4 e 5 del DM 7 agosto 2023 non sono esclusivi, pertanto è possibile applicare le varie esenzioni previste in contemporanea. Le esenzioni non valgono per merci della Classe 7 (radioattivi)
OBBLIGO DI REGISTRO INTERNO Ogni impresa che si avvale dell’esenzione dalla nomina per “attività in esenzione parziale” o per “attività occasionali”, dovrà predisporre un apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta. Il registro può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione di essere costantemente e tempestivamente aggiornato. Inoltre, è ammesso l’utilizzo di un unico registro per il conteggio delle operazioni di cui all’art. 4 r all’art.5 dando evidenza del tipo di esenzione di volta in volta applicato.
Anche nel caso di esenzione dalla nomina del Consulente per la sicurezza per il legale rappresentante rimane comunque obbligatorio:
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Per le aziende che svolgono le operazioni connesse al trasporto di merci pericolose in varie unità locali, è opportuno rivalutare l’effettivo obbligo di nomina del Consulente ADR sulla base dei chiarimenti riportati dalla circolare.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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