TRASPORTO ADR: nuovo accordo multilaterale
Finalmente firmato il nuovo accordo multilaterale M329 che sostituisce il precedente accordo M287 fino al 21/09/2025
Il nuovo Accordo Multilaterale M329, proposto dall’Austria e sottoscritto dall’Italia il 3 novembre, ripropone il tema del trasporto di rifiuti di merce pericolosa, precedentemente gestito dall’Accordo M287 scaduto nel mese di agosto.
Lo scopo di questo Accordo è di facilitare le condizioni di trasporto di alcuni rifiuti classificati sostanze pericolose ai fini del trasporto tenendo conto delle difficoltà operative, non trascurabili, proprie dei rifiuti, salvaguardando le imprescindibili esigenze di sicurezza.
L’Accordo è applicabile solo ad alcune particolari categorie di merci pericolose. Sono esplicitamente escluse le seguenti classi:
- 1 (esplosivi);
- 6.2 (materie infettanti);
- 7 (materie radioattive);
- 2 (gas) limitatamente ai gas con rischio sussidiario di tossicità (2.3 oppure 6.1);
- 4.1 (materie autoreattive) richiedenti un controllo di temperatura;
- 5.2 (perossidi organici) richiedenti un controllo di temperatura;
- UN3245, MOGM oppure OGM.
Viene chiarita l’applicabilità del UN 3509 (imballaggi dismessi vuoti, non ripuliti), alle confezioni che contengono residui, che rimangono nell'imballo dopo l’utilizzo e che non possono essere rimossi senza grande sforzo.
Viene ridefinita la deroga sugli imballaggi utilizzabili per il trasporto rifiuti. Infatti, sempre a condizione di non mettere a repentaglio la sicurezza del trasporto e nel rispetto delle disposizioni generali di protezione per gli imballaggi del paragrafo 4.1.1, è ammesso l’utilizzo di imballaggi danneggiati, con ammaccature o tracce di contaminazioni, per i rifiuti del gruppo di imballaggio II e III. A determinate condizioni e per determinate classi e codici di classificazione possono essere utilizzati imballaggi testati scaduti o imballaggi che non sono stati testati.
Rimangono sostanzialmente immutate le deroghe relative all’etichettatura. Infatti non è richiesto riportare il marchio di materia pericolosa per l’ambiente e aggiornare la segnalazione del collo alle disposizioni contenute nell’ultima versione ADR laddove questa sia conforme ad una precedente edizione.
Per la redazione del documento di trasporto si possono applicare una serie di agevolazioni, quali:
- non è necessaria l’indicazione del nome tecnico, nel caso di rubriche collettive o di rubriche a cui sia applicabile la DS274 (ad esempio UN 3077 e UN3082);
- è ammesso che il quantitativo totale di merce pericolosa sia solo stimato;
- non è necessario integrare la descrizione delle merci pericolose con l’indicazione “pericoloso per l’ambiente”
Resta l’obbligo, come per ogni accordo multilaterale, di indicare sul documento di trasporto che “trattasi di trasporto secondo le condizioni di 1.5.1 (M329)”.
Con questa nuova approvazione, quindi, si rende necessario valutare l’impatto delle novità alla propria classificazione dei rifiuti al fine di “sfruttare”, ove possibile, le deroghe previste.
I nostri tecnici sono a disposizione per supportarvi nelle valutazioni e fornire la necessaria assistenza per l'adeguamento al nuovo Accordo Multilaterale M329.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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