RECUPERO DELL'ASFALTO: nuove regole per la qualifica a rifiuto
Obbligo di adeguamento entro il 31 ottobre 2018
Il 3 luglio scorso è entrato in vigore il DECRETO 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso”, che stabilisce NUOVI criteri per dei quali i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (CER 170302) cessano la propria qualifica di rifiuto. Le disposizioni del regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto.
Tutte le autorizzazioni vigenti sia in regime ordinario che semplificato, con le quali è autorizzato il recupero di materia del CER 170302, devono essere adeguate entro il 31/10/2018 previa presentazione di specifica istanza agli uffici provinciali o regionali competenti.
Le principali novità del decreto sono:
• possibilità di avvio a recupero anche di asfalto in croste anche con autorizzazioni in regime semplificato;
• controlli su rifiuti in ingresso: possono essere anche solo di tipo visivo;
• controlli sul granulato prodotto dalla lavorazione dell’asfalto: le analisi devono essere effettuate da parte di laboratorio certificato per la verifica di conformità dei parametri IPA e Amianto sul rifiuto tal quale ai limiti specificati nel tabella b.2.1 e verifica dei parametri di cui alla tabella b.2.2 ai limiti ivi riportati per mezzo dI test di cessione;
• i prodotti dalla lavorazione dell’asfalto dovranno essere utilizzati per la produzione di miscele bituminose miscelate a caldo e/o a freddo o per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici ad esclusione dei recuperi ambientali;
• presso l’impianto dovranno essere conservati dei campioni di ogni singolo lotto per l’effettuazione di eventuali analisi di controllo per un periodo pari a 5 anni; sono previste delle semplificazioni per le ditte certificate EMAS o 14001;
• il rispetto dei requisiti riportati nel decreto dovranno essere certificati da parte del produttore del granulato per mezzo di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dovrà essere inviata all’autorità competente;
Vista la delicatezza del passaggio ai nuovi requisiti siamo disponibili a fornire eventuali altre informazioni e delucidazioni per la presentazione dell’eventuale istanza di adeguamento delle autorizzazioni. Il passaggio al nuovo regime merita una particolare attenzione poiché non è escluso che in questa occasione gli uffici competenti chiedano lumi in merito alla conformità del centro di recupero alle indicazioni e prescrizioni previste dall norme di riferimento.
Per la Provincia di Trento si dovrà verificare l’adeguamento alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida della PAT in merito alla corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni di cui all’Allegato A della DGP n. 1333/2011. Consultec si propone di effettuare una verifica preventiva in tal senso in maniera da individuare eventuali modifiche al centro di recupero.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it | DECRETO 28 marzo 2018, n. 69
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