Nuovo Decreto End of Waste per rifiuti inerti da costruzione
Approvato il nuovo decreto D.M. 127/2024 che regolamenta la qualifica dei rifiuti inerti
Dopo una lunga preparazione, è stato approvato il nuovo Decreto End of Waste (D.M. 127/2024), anche detto Decreto Inerti 2024, che regolamenta la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione.
Il decreto sostituisce ed abroga il precedente D.M. 152/2022, le cui diverse criticità ne rendevano difficile, se non impossibile, l’applicazione da parte degli operatori di settore.
Le modifiche più importanti
Riassumiamo di seguito le modifiche più importanti apportate dal nuovo decreto:
- La tabella 2 dell’allegato 1 per il materiale prodotto adesso prevede limiti di concentrazione degli inquinanti diversi a seconda della tipologia di utilizzo.
Il precedente decreto non prevedeva questa differenziazione, applicando i limiti della colonna A per uso verde pubblico, privato e residenziale.
Anche nel nuovo decreto, comunque, la tabella non comprende i metalli, ad esclusione del cromo VI.
- L’allegato 2 comprende ora altri campi di utilizzo degli aggregati recuperati, ovvero produzione di clinker per cemento e produzione di cemento.
- Il campo di applicazione è esteso anche al CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati).
- È richiesta la presenza di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri contenuti nel regolamento, ma non è più richiesta la certificazione UNI EN ISO 9001.
- I campioni di aggregato recuperato devono essere conservati per 1 anno, anziché 5 anni; l’obbligo non si applica in ogni caso a chi è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001.
- La dichiarazione di conformità va inviata all'Autorità competente (APPA in provincia di Trento) entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, ma comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.
Adeguamento e scadenza
L’adeguamento ai nuovi criteri da parte degli impianti che effettuano recupero di rifiuti inerti è necessario sia per le autorizzazioni ordinarie, sia per le iscrizioni in procedura semplificata, e si configura come una modifica sostanziale dell’autorizzazione unica territoriale.
Di conseguenza, per affrontare l’adeguamento dev’essere presentata una nuova domanda di autorizzazione unica territoriale entro la scadenza prevista e cioè entro il 25 marzo 2025.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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