PIANO EMERGENZA INTERNO: dal 4 marzo obbligatorio per impianti esistenti
Obbligo per tutti gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti
Il 4 dicembre 2018 è entrata in vigore la Legge 1 dicembre 2018, n. 132, che all’articolo 26-bis introduce l’obbligo di un piano di emergenza per tutti gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.
La Legge prevede un riesame periodico (almeno ogni 3 anni) del suddetto piano di emergenza interno con relativo aggiornamento, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove possibili misure da adottare in caso di incidente rilevante.
La Legge prevede che tutti gli impianti esistenti redigano il piano di emergenza interno di cui all’art. 26-bis entro il 4 marzo 2019.
Si precisa inoltre che, una volta redatto il piano di emergenza interno, andranno trasmesse alla Prefettura competente le informazioni utili per la redazione del piano di emergenza esterna, a cura della Prefettura stessa.
Questo nuovo obbligo genera nuovi adempimenti, ma soprattutto molta confusione. Infatti, non sono chiari i confini di applicazione a causa di termini utilizzati nella stesura dell’Art. 26-bis, mutuati da altre normative. Sono menzionati in particolare in più punti gli “incidenti rilevanti”, dicitura che parrebbe mutuata dal D.Lgs. 105/2015, senza che vi sia per altro alcun riferimento diretto. Tenuto conto che la maggior parte degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 105/2015, rimangono una serie di difficoltà interpretative e attuative.
Da una prima analisi, pare che nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132 non siano state previste sanzioni collegate ai nuovi obblighi.
La Legge stabilisce inoltre che tramite apposito decreto saranno definite linee guida per la predisposizione del piano di emergenza interno. Non è dato sapere quando verrà approvato tale decreto, ma nel frattempo, in data 21/01/2019, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato la circolare prot. 0001121 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, che in assenza di altri chiarimenti normativi rappresentano alcune indicazioni utili per la stesura e/o l’adeguamento del piano.
Il piano di emergenza interno è già uno strumento obbligatorio per i luoghi di lavoro in cui sono impiegati più di 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 5 del DM 10/3/1998, ma la Legge n. 132 del 2018 prevede che il piano di emergenza sia predisposto entro il 4 marzo 2019 per tutti gli impianti di gestione rifiuti esistenti e che questo sia adeguato ai contenuti indicati dall’art. 26 bis.
Di conseguenza i gestori degli impianti esistenti dovranno redare il piano di emergenza interno includendo quantomeno l’organizzazione della gestione delle emergenze, gli scenari che prevedibilmente possano generare situazione di pericolo per la salute o per l’ambiente, le contromisure previste, il riesame periodico. Il piano poi dovrà essere trasmesso alla Prefettura competente, si presume sempre entro il 4 marzo 2019.
Il nostro staff è a disposizione per offrirvi consulenza e assistervi nella redazione del piano di emergenza.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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