Obbligo di comunicare emissioni in atmosfera con sostanze cancerogene
Introdotto nell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 l'obbligo di comunicare la presenza di emissioni in atmosfera derivanti da sostanze classificate cancerogene, tossiche o mutagene
Emissioni in atmosfera da sostanze cancerogene, tossiche o mutagene
A decorrere dal 28 agosto 2020, sono vigenti le modifiche alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 introdotte con D.Lgs. 102/2020. In particolare segnaliamo che nell’art. 271 è stato introdotto il comma 7-bis il quale definisce che i gestori di stabilimenti o installazioni che utilizzano nei cicli produttivi
- sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
- sostanze classificate estremamente preoccupanti (in sigla SVHC) dal regolamento n. 1907/2006 (“REACH”)
che danno origine ad emissioni in atmosfera, devono valutare in via prioritaria la sostituzione di tali sostanze con altre non classificate oppure di ridurne o limitarne l’utilizzo.
D.Lgs. 152/2006, art. 271, comma 7-bis
“Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.”
Obbligo di comunicazione all’autorità competente
Il D.Lgs. 102/2020 (Norme transitorie e finali), dispone inoltre che i gestori di stabilimenti o installazione che generano emissioni in atmosfera dalle sostanze classificate cancerogene, tossiche o mutagene sopra citate, devono comunicarlo all’autorità competente entro un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso, il 28 agosto 2020.
D.Lgs. 102/2020, art. 3, comma 3
“In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (...)”
L’APPA di Trento ha quindi disposto uno specifico modulo di relazione che deve essere compilato e trasmesso all’indirizzo sac.appa@pec.provincia.tn.it entro il 28 agosto 2021, ai fini dell’ottemperanza alla disposizione di cui al comma 7 sopra riportato. Qualora il modulo non venisse trasmesso, APPA riterrà che la Ditta non utilizza nel ciclo produttivo sostanze riconducibili alla casistica definita dall’art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006.
Domanda di autorizzazione e adeguamento alle disposizioni del decreto
Successivamente alla comunicazione all’autorità competente, i gestori di stabilimenti o installazioni dovranno presentare una domanda di autorizzazione per emissioni in atmosfera originate da sostanze classificate cancerogene, tossiche o mutagene “entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente” e dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto entro 4 anni dal rilascio dell’autorizzazione.
D.Lgs. 102/2020, art. 3
“L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. (...)”
Pertanto sarà eventualmente cura di APPA disporre uno specifico calendario per la presentazione delle domande in considerazione del termine massimo del 1 gennaio 2025.
Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art. 272, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, gli stabilimenti già autorizzati che generano emissioni in atmosfera originate da sostanze richiamate dall’art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, non possono avvalersi delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in via generale e pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 102/2020, devono presentare entro il 28 agosto 2023 una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006.
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