
Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025
Pubblicato il nuovo Accordo che regola la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Nuovo Accordo Stato-Regioni
Il nuovo accordo (Rep. atti n. 59/CSR) introduce una revisione completa della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accorpando e aggiornando gli accordi precedenti ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Ecco una sintesi dei principali contenuti:
2. Obiettivi principali dell'Accordo
3. Destinatari
4. Struttura dei corsi
5. Soggetti formatori ammessi
6. Requisiti dei docenti
7. Organizzazione dei corsi
7.1 Verifica di apprendimento
7.2 Valutazione del gradimento
7.3 Verifica dell’efficacia formativa
7.4 Metodologie di erogazione
8. Corsi di aggiornamento
9. Quinquennio mobile
10. Validità corsi di formazione
11. Disposizioni transitorie
12. Riconoscimento formazione pregressa
13. Particolarità
Webinar di approfondimento
Download
2. Obiettivi principali dell'Accordo
- Accorpare, aggiornare e uniformare i precedenti accordi formativi.
- Definire durata, contenuti minimi e modalità dei corsi di formazione e aggiornamento.
- Introdurre verifiche finali obbligatorie e criteri per la verifica dell’efficacia della formazione sul campo.
- Istituire sistemi di controllo sui soggetti formatori e sul rispetto della normativa.
- Consentire l’utilizzo della formazione a distanza (videoconferenza sincrona ed e-learning) con precisi requisiti.
3. Destinatari
L’accordo riguarda la formazione per:
- lavoratori, preposti, dirigenti;
- datori di lavoro;
- RSPP/ASPP;
- coordinatori sicurezza (Titolo IV);
- operatori di attrezzature (art. 73);
- lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011).
4. Struttura dei corsi
I corsi sono organizzati in moduli con durata minima definita e suddivisi tra:
- formazione generale (es. 4h per i lavoratori) – credito formativo permanente;
- formazione specifica – in base al rischio (4/8/12 ore → totale 8/12/16h);
- corsi per preposti e dirigenti – minimo 12 ore + 6 ore per imprese affidatarie (modulo cantieri) per i soli dirigenti;
- corsi per datori di lavoro – minimo 16 ore, + 6 ore per imprese affidatarie (modulo cantieri);
- corsi RSPP/ASPP – Moduli A, B, C, con contenuti aggiornati e dettagliati;
- nuove attrezzature: carro raccolta frutta, caricatore movimentazione materiale (CMM), carroponte;
- attrezzature (già definite dal precedente accordo): P.L.E, gru su autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli elevatori, trattori, mezzi movimento terra, pompe calcestruzzo.
nel modulo pratico si dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura per la quale sarà abilitato;
l’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08; - ambienti sospetti d’inquinamento o confinati.
5. Soggetti formatori ammessi
I soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento sono:
- Enti pubblici istituzionali (Ministeri, Regioni, ASL, INAIL, Università, ecc.).
- Enti accreditati regionalmente (con almeno 3 anni di esperienza o solo accreditamento per corsi base).
- Organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali (con requisiti definiti).
Gli enti accreditati sono i soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma. Per i corsi stabiliti dal nuovo accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata, ad eccezione dei corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti per i quali è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto per i requisiti dei docenti.
I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art.37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto nel nuovo accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del nuovo accordo.
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 81/08, può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione (formazione generale, specifica, corso preposti, corso dirigenti)
6. Requisiti dei docenti
I docenti dei corsi di formazione ed Aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 20213 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nel nuovo Accordo (es. corsi per abilitazione per le attrezzature e ambienti confinati ove è necessario avere anche l’esperienza professionale pratica almeno triennale).
7. Organizzazione dei corsi
Il soggetto formatore per ciascun corso dovrà:
- predisporre il progetto formativo;
- ammettere un n° massimo di 30 partecipanti per le parti teoriche;
- attenersi al rapporto docente/partecipante non superiore di 1/6 nelle parti pratiche;
- tenere il registro dei partecipanti in formato cartaceo o elettronico;
- verificare la presenza ai corsi per almeno il 90% della durata totale;
- predisporre il verbale della verifica finale*;
- predisporre l’attestato di formazione;
- custodia e archiviazione fascicolo del corso**;
* Verbali delle verifiche finali
Per ciascun corso dovranno essere redatti i verbali delle verifiche finali contenenti:
- i dati identificativi del soggetto formatore;
- i dati del corso;
- l’elenco degli ammessi alla verifica finale con relativo esito;
- il luogo e la data della verifica finale;
- la sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo (RPF);
- gli esiti documentati dei risultati (per colloqui, dare evidenza delle domande);
** Fascicolo del corso
Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “fascicolo del corso”. Tempi di conservazione: 10 anni.
7.1 Verifica di apprendimento
La verifica di apprendimento è obbligatoria per tutti i corsi, con le seguenti caratteristiche:
- in base alle tipologie di corsi: test, colloquio individuale, simulazioni, prove pratiche;
- corsi base: 30 domande con tre risposte alternative;
- corsi di aggiornamento: 10 domande con tre risposte alternative;
- se videoconferenza sempre fatte in modalità sincrona e non differita;
7.2 Valutazione del gradimento
La valutazione del grado di soddisfazione è obbligatoria per tutti i corsi e viene fatta in relazione a:
- qualità didattica;
- qualità organizzativa;
- utilità percepita e rispondenza alle aspettative.
7.3 Verifica dell’efficacia formativa
Il datore di lavoro deve verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti.
La verifica è obbligatoria per tutti i corsi di formazione per lavoratori e deve essere svolta a una certa distanza di tempo (es. 6 mesi – max 1 anno).
7.4 Metodologie di erogazione
L'erogazione dei corsi può avvenire con le seguenti metodologie:
- Presenza fisica
- Videoconferenza (VCS) – sincrona
Ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite PC o tablet a suo uso esclusivo e non può ricorrere all’uso dello Smartphone.
Il soggetto formatore invece deve garantire le procedure per:- la corretta modalità di accesso in piattaforma;
- la verifica delle presenze;
- la verifica della gestione degli interventi dei discenti 8es. chat e sotto classi virtuli);
- la gestione del materiale didattico;
- lo svolgimento delle verifiche di apprendimento e la valutazione di gradimento;
- le modalità di tracciamento.
- E- Learning
Il soggetto formatore deve garantire un sistema di formazione e-lerning (LMS) in grado di certificare:- svolgimento e completamento delle attività didattiche;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità anche di ogni singolo Lerning Objects;
- la modalità ed il superamento delle verifiche finali e delle verifiche del gradimento.
Non è ammesso l’uso dello Smartphone.
- Modalità mista (BLENDED)
Alterna momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica. In presenza possono essere realizzati momenti strategici dei percorsi formativi che vengono ritenuti più utili ai fini della sicurezza.
8. Corsi di aggiornamento
L’aggiornamento non deve essere inteso solo come rispetto degli obblighi di legge, ma come un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell’ottica del “lifelong learning” con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo. L’aggiornamento, dunque, non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base.
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengano elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenziano la necessità.
Corsi di aggiornamento attrezzature
Da una prima lettura del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 per i corsi di aggiornamento per le attrezzature è prevista solo la prova pratica.
Quindi non è più consentito svolgere l’aggiornamento delle attrezzature in modalità “aula”.
9. Quinquennio mobile
Si estende il principio del quinquennio mobile: trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, RSPP, ASPP e coordinatori devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
10. Validità corsi di formazione
L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
11. Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione, comunque, non oltre i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni abrogati nonché dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08.
I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al nuovo Accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
12. Riconoscimento formazione pregressa
I corsi di formazione riguardanti gli spazi confinati e le nuove attrezzature già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo, i cui contenuti siano conformi, sono riconosciuti.
L’aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata sull’attestato.
Datori di lavoro: i corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportato nell’attestato.
Lavoratori: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale
Dirigenti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
Preposti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale. L’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo.
13. Particolarità
- Previste deroghe sperimentali per la Provincia Autonoma di Bolzano (es. FAD estesa).
- I corsi “16 ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), sviluppati da FORMEDIL e erogati dalle Scuole Edili o Enti Unificati Territoriali, sono ufficialmente riconosciuti dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 come pienamente equivalenti alla formazione obbligatoria per i lavoratori del settore costruzioni.
- È previsto il monitoraggio nazionale dell’applicazione dell’accordo.
Webinar di approfondimento
Abbiamo organizzato un webinar gratuito per approfondire e chiarire meglio i contenuti del nuovo accordo.
Download sintesi
Cerca nel blog
NEWSLETTER

Per ricevere gli articoli completi direttamente nella tua casella email iscriviti al nostro servizio newsletter: è semplice e gratuito!
https://www.traditionrolex.com/29