Modifiche rilevanti al Testo Unico sulla salute e sicurezza
Approfondimenti sulle modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08
Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge con modificazioni il Decreto Legge 146/2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Stiamo parlando del cosiddetto “Decreto Fiscale” (o anche “Fisco Lavoro”), che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08, il ben noto Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro.
Le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08, , riguardano i seguenti articoli (oltre all’Allegato I):
- art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”
- art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”
- art. 13, sulla “Vigilanza”
- art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente” (vedi approfondimento 2)
- art. 19, sugli “Obblighi del Preposto” (vedi approfondimento 2)
- art. 26, sugli “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” (vedi approfondimento 2)
- art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” (vedi approfondimento 1)
- art. 51, sugli “Organismi paritetici”
- art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”
- art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”
- art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”
- art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- art. 99, sulla “Notifica preliminare”
Le modifiche sono entrate in vigore dal 21/12/21, sebbene alcune delle stesse prevedono comunque uno slittamento per l’assenza di strumenti necessari a gestirle (esempio i contenuti della formazione che verranno approvati entro giugno 2022 con degli Accordi Stato regione specifici).
Di seguito proponiamo due approfondimenti sulle variazioni più significative.
Approfondimento 1 - Formazione: cosa cambia?
La prima novità riguarda l’annuncio di nuovi Accordi Stato Regione relativi alla formazione, che saranno pubblicati entro fine giugno 2022.
Attraverso le modifiche operate dalla legge di conversione del DL 146/2021 viene aggiunto al comma 2 dell’articolo 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" del D.lgs. 81/08 il seguente periodo: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".
Le variazioni al decreto 81/08 pongono inoltre l’accento sull’addestramento e sulla necessità di tracciare lo stesso.
Infatti, al comma 5 dell’art.37 sono stati aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Novità anche per i datori di lavoro, che saranno interessati anch'essi da una formazione obbligatoria.
Il comma 7 dell’art.37 che inizialmente faceva riferimento alla sola formazione di dirigenti e preposti, è stato sostituito con un nuovo comma che istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro. Questo il nuovo comma 7: “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
Cambierà la periodicità dell’aggiornamento dei preposti.
Dopo il comma 7-bis è inserito un comma 7-ter che riporta che: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Approfondimento 2 - Il nuovo ruolo del Preposto nei luoghi di lavoro
L'altra novità riguarda la figura del preposto, che diventa sempre più rilevante in materia di prevenzione con le modifiche operate dalla legge di conversione all’articolo 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.
Novità in merito all’individuazione del preposto, che a questo punto può essere tradotta anche in una nomina formale (suggerimento).
La prima modifica riguarda l’articolo 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Inoltre nell’articolo 19 "Obblighi del preposto" al comma 1 la lettera a) è stata sostituita dalla seguente: "a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
E ancora, sempre al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis che rende ancora più rilevante l’intervento del preposto: “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Diventa necessaria l’indicazione del preposto in caso di appalto e subappalto.
Sempre in relazione alla figura del preposto le modifiche al Testo unico riguardano anche l’articolo 26 "Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione".
Dopo il comma 8 è infatti aggiunto il seguente: “8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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