Modifiche al Testo Unico Sicurezza
Pubblicate le nuove modifiche al D.lgs.81/08 e s.m.i.
La Legge n. 85 del 3 luglio 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 153 del 3 luglio 2023 e in vigore dal 4 luglio 2023, va a modificare alcuni punti del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
Le modifiche introdotte dalla Legge vanno a toccare alcuni punti importanti:
- Nomina del medico competente e valutazione dei rischi
- Gli obblighi a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali
- Nuovo obbligo per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e i lavoratori autonomi
- Nuovi obblighi e facoltà del Medico Competente
- Monitoraggio sulla formazione: contrasto ai falsi attestati
- Soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche quali incaricati di pubblico servizio
- Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- Uso di attrezzature da parte del datore di lavoro: obbligo di formazione ed addestramento
- Riconoscimento ulteriori titoli per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e per l’esecuzione
1. Nomina del medico competente e valutazione dei rischi
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;(…)
Commento
Così facendo il datore di lavoro dovrà quindi nominare il medico competente non solamente nelle ipotesi previste dal Dlgs 81/2008, ma anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 “. Ma come poter decidere se richiesto dalla valutazione dei rischi se non attraverso la partecipazione attiva di un medico competente?
La relativa valutazione non può che essere rimessa ad un medico, che dovrà necessariamente partecipare (prima della nomina e quale tecnico che fornisce un supporto scientifico) alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi assumendosene le responsabilità. Le stesse andranno ben descritte anche nel documento di valutazione qualora appunto fossero individuate delle casistiche che implicano la nomina del medico a fronte della valutazione stessa e non con le indicazioni presenti nel d.lgs 81.
Sul piano operativo, si incrementerà il lavoro per il medico competente, con potenziale incremento dei costi aziendali, legati anche alla difficoltà di reperimento sul mercato di medici competenti.
2. Gli obblighi a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.
Commento
La valutazione congiunta dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli, da effettuarsi congiuntamente tra il datore di lavoro scolastico e l’amministrazione che fornisce gli edifici, vengono considerate come assolvimento dell’obbligo di sicurezza delle strutture scolastiche statali da parte dell’amministrazione che le fornisce.
Le misure da attuare restano comunque soggette al limite delle risorse disponibili e pertanto, qualora le risorse non fossero sufficienti a mettere in sicurezza eventuali ambienti scolastici a rischio, il dirigente scolastico dovrà dichiararne l’inutlizzabilità.
3. Nuovo obbligo per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e i lavoratori autonomi
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;
Commento
Si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri.
La norma riguarda non solo gli autonomi che montano e utilizzano proprie opere provvisionali (es. ponteggi), ma anche gli autonomi che utilizzano opere provvisionali da altri predisposte ma incomplete/insicure esponendosi consapevolmente ad un rischio aggiuntivo,
Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conformi alle disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture.
4. Nuovi obblighi e facoltà del Medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento; (...)
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Commento
Gli uffici del personale dovranno comunicare al lavoratore da assumere la necessità che consegni al medico competente in occasione della visita preassuntiva (o contestuale all’assunzione) la cartella ricevuta dal precedente medico al termine del rapporto lavorativo. In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore, qualora disponibile.
Il medico precedentemente poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro. Ora non è più così. Il sostituto lo sceglie il medico competente.
5. Monitoraggio sulla formazione: contrasto ai falsi attestati
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Commento
Produrre attestati falsi per corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce una o più violazioni del codice penale, del diritto contrattuale dei lavoratori a ricevere dal datore di lavoro una formazione in materia di sicurezza efficace ed obbligatoria e ovviamente, dal lato del datore di lavoro, una violazione dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
La nuova norma di legge prevede che il (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione (ancora da pubblicare) sia strutturato in modo da facilitare agli organi di vigilanza INL e ASL/ATS il monitoraggio e il controllo sugli "spacciatori e utilizzatori finali" di falsi attestati di formazione.
6. Soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche quali incaricati di pubblico servizio
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro [attrezzature]
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Comma abrogato e così sostituito:
12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
Commento
In questo modo la procedura è stata semplificata:
- nel caso di prima verifica il datore di lavoro si avvale in prima istanza dell’INAIL e in seconda istanza (“trascorsi inutilmente 45 gg dalla richiesta”) di soggetti pubblici o privati abilitati
- per le verifiche periodiche il datore di lavoro sceglie liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati.
7. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. Periodo abrogato e sostituito come segue]
Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.
Sanzioni Amministrative
Sanzioni per il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso
• Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 921,38 a 3.316,96 euro [art. 87, c. 7]
Commento
Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione nominativa (“individuazione”) dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (Accordo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso di tale specifica abilitazione.
8. Uso di attrezzature da parte del datore di lavoro: obbligo di formazione ed addestramento
Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
Viene introdotto un nuovo comma.
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
CAPO IV - SANZIONI
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
2. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: ...
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;
Commento
Viene normato in modo chiaro e diretto l'obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.
Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l'arresto o l'ammenda.
9. Riconoscimento ulteriori titoli per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e per l’esecuzione
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
Commento
In grassetto viene indicata la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, che dal 4 luglio 2023 abilità all’assunzione dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e/o l’esecuzione. Fatto salvo l’obbligo ulteriore di frequentare lo specifico corso abilitante e i successivi corsi di aggiornamento periodico.
Restiamo a disposizione per valutare le azioni da intraprendere necessarie per adeguarsi alle novità: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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