Legge di conversione per superare le misure di contrasto al Covid-19
In vigore dal 24 maggio la Legge di conversione che reca le disposizioni per superare le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la Legge 19 maggio 2022, n. 52 relativa alla conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Questa Legge di conversione è entrata in vigore dal 24 maggio 2022 e regola diversi aspetti in ambito lavorativo riguardanti il contrasto alla diffusione del virus, tra cui le assenze per patologie croniche, l’accesso allo smart working e le modalità di formazione.
Assenze per soggetti affetti da patologie gravi
Fino al 30 giugno 2022 per i dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità per i quali ricorre la condizione di fragilità, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
Accesso allo smart working
Fino al 30 giugno 2022 i lavoratori fragili possono svolgere la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Fino al 31 luglio 2022 i dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore) e i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio al Covid-19 in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da comorbilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Fino al 31 agosto 2022 è prorogato il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato.
Modalità di formazione
In attesa dell’adozione dell’accordo di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (nuovi accordi Stato Regioni e Prov. Autonome che dovranno essere pubblicati entro fine giugno 2022), la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza (FAD), ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che dovranno necessariamente svolgersi in presenza.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
Cerca nel blog
NEWSLETTER
Per ricevere gli articoli completi direttamente nella tua casella email iscriviti al nostro servizio newsletter: è semplice e gratuito!
https://www.traditionrolex.com/29