INFORMATIVA CONAI: chiarimenti sull'obbligo d'iscrizione
Chiarimenti in merito a categoria d'appartenenza e obbligo d'iscrizione.
Recentemente il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha inviato ad aziende con determinati codici ATECO che non risultano iscritte al Consorzio una informativa che invitava l’azienda a contattare il consorzio per chiarire eventuali dubbi sulla categoria d’appartenenza e/o sull’obbligo di iscrizione al CONAI.
Si comunica che tale informativa non è stata inviata a seguito di variazioni negli obblighi previsti dalla normativa vigente, ma solo a seguito di controlli di congruenza effettuati dal CONAI stesso.
Sulla base dell’attività prevalente di un'azienda è infatti possibile supporre che questa ricada in una delle categorie soggette all'obbligo di adesione a CONAI e l’art. 261 c. 1 del D.Lgs. 152/06 prevede sanzioni amministrative da 10.000 a 60.000 euro per la mancata adesione.
L’iscrizione al CONAI è un contributo una tantum costituito da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa) e si traduce nell’acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio.
Per alcuni soggetti è prevista inoltre una dichiarazione periodica: tra questi è presente l’importatore di imballaggi pieni, che è certamente una della casistiche maggiormente diffuse tra i soggetti obbligati.
Di seguito i soggetti per i quali è prevista l’adesione al CONAI ai sensi dell’art. 221 del D.Lgs. 152/06.
Produttori di imballaggi:
- Produttori di materie prime destinate a imballaggi
- Importatore di materie prime destinate a imballaggi
- Produttori-trasformatori di semilavorati destinati a imballaggi
- Importatori di semilavorati destinati a imballaggi
- Produttori di imballaggi vuoti
- Importatori-rivenditori di imballaggi vuoti
Utilizzatori di imballaggi:
- Acquirente-riempitore di imballaggi vuoti
- Importatore di imballaggi pieni
- Autoproduttore
- Commerciante di imballaggi pieni
- Commerciante di imballaggi vuoti
Sono in generale esclusi dall’obbligo di adesione al CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:
- quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
- quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;
- quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.
Sul sito di riferimento del Consorzio www.conai.org sono disponibili tutte le informazioni necessarie. In particolare, nella sezione Download Documenti / Guida al contributo è possibile scaricare la guida ufficiale che viene aggiornata annualmente.
Consultec Srl si rende disponibile qualora permanessero dubbi in merito agli obblighi connessi all’adesione al CONAI.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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