GESTIONE RIFIUTI: ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento
Emanata l'ordinanza in merito alla gestione rifiuti. Definiti termini temporali, volumi consentiti, obblighi e permessi.
Con ordinanza n. A001/2020/207099/1 del 10 aprile 2020, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha emanato un'ordinanza contingibile-urgente in merito alla gestione dei rifiuti.
Si schematizzano gli aspetti principali:
RIFIUTI: DEPOSITO TEMPORANEO |
Ai fini del computo dei termini, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Restano ferme tutte le altre condizioni previste dal medesimo art. 183, comma 1, lett. bb). Deroga: |
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RIFIUTI: OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) |
Ai fini del computo dei termini, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Resta ferma l’osservanza di tutte le altre prescrizioni previste da leggi, regolamenti, provvedimenti o atti amministrativi. Deroga: solo per le attività che NON risultano FERME ammesso il superamento delle soglie massime di capacità di stoccaggio autorizzate o previste dalla legge, nel limite del 50% Comunicazione: PEC con modulo allegato all’ordinanza |
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I beneficiari delle deroghe suddette, anche a fronte dell’incremento dello stoccaggio: - hanno a disposizione 60 giorni di tempo dalla cessazione dell’emergenza sanitaria (ad oggi fissata al 31 luglio 2020) per rientrare nelle soglie previste dalla legge o dai provvedimenti amministrativi. - sono obbligati al rispetto da parte del gestore delle misure tecniche, gestionali e impiantistiche previste dalle normative in materia di prevenzione degli incendi - ha il dovere di garantire sempre e costantemente un elevato grado di tutela dell’ambiente, attuando ogni accorgimento risulti necessario. - deve garantire le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in merito alla sicurezza e igiene sul lavoro |
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TERRE E ROCCE DA SCAVO | Sospensione dei termini corrispondente alla durata della sospensione delle attività previsti: - dai piani di utilizzo e - dalle dichiarazioni di utilizzo già presentate, - per gli eventuali depositi intermedi - presentazione delle dichiarazioni di avvenuto utilizzo |
I produttori che intendono avvalersi della suddetta sospensione, in quanto impossibilitati a proseguire le attività, dovranno comunicare il periodo di sospensione una volta riprese le attività di scavo, trasporto e utilizzo all’APPA e ai Comuni competenti. |
PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI PRESENTI IN AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI | Nel caso di impossibilità ad ottemperare nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 possono essere adempiute successivamente alla cessazione dell’emergenza sanitaria | Deroga in automatico – non serve comunicazione al SAVA relativo al mancato rispetto della scadenza |
EMISSIONI IN ATMOSFERA: autonomi controlli |
Se l’autonomo controllo ricade all’interno del periodo di emergenza sanitaria, la frequenza è sospesa fino al termine della situazione di impossibilità o, al più tardi, fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria. L’autonomo controllo deve essere effettuato nei 60 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza. |
Obbligo di comunicazione al SAVA, APPA e Comune sia della sospensione sia della data in cui riprenderanno gli autonomi controlli. |
EMISSIONI IN ATMOSFERA: messa in esercizio degli impianti |
Rimane l’obbligo di comunicazione preventiva. Nel caso la messe in esercizio sia già stata comunicata, ma non è stato possibile effettuare la messa in esercizio, il termine di 15 giorni deve ritenersi sospeso e tornerà nuovamente a decorrere, per la parte residuale, una volta cessata l’efficacia dell’emergenza sanitaria. |
Comunicazione al SAVA, APPA e Comune obbligatoria, all’atto del riavvio dell’attività produttiva della nuova data di messa in esercizio e dell’effettuazione dei primi autonomi controlli |
Rimaniamo a disposizione per assistervi e valutare assieme le specifiche esigenze.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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