Estensione Green Pass nei luoghi di lavoro del settore privato
Il nuovo D.L. 127/2021 definisce nuove regole e sanzioni per lavoratori e datori di lavoro in luoghi di lavoro del settore privato
Green Pass nel settore privato
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21.09.2021 il Decreto Legge 127/2021 con il quale il Governo ha ulteriormente esteso l’obbligo di certificazione verde (“Green Pass”) ampliandolo anche ai lavoratori del settore privato, oltre a quelli del pubblico, a partire dal 15 ottobre fino a fine emergenza (oggi fissata al 31 dicembre 2021).
Nel settore privato i controlli saranno demandati ai datori di lavoro, i quali dovranno organizzarsi affinché nei locali aziendali accedano soltanto i lavoratori muniti di certificazione verde. Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione (es. lavoratori in appalto, fornitori, ecc.).
L’inottemperanza agli obblighi organizzativi e di controllo da parte dei datori di lavoro sarà punita con sanzioni pecuniarie, mentre per i lavoratori privi di Green Pass che accederanno comunque al luogo di lavoro è prevista una sanzione amministrativa oltre alle ulteriori sanzioni disciplinari come da CCNL del settore di appartenenza.
Cos’è il Green Pass e quanto dura
La certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.
Il Green Pass viene rilasciato anche agli esonerati per motivi di salute e non è obbligatorio per i lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in smart working.
(per ulteriori dubbi invitiamo a consultare le FAQ sul sito ufficiale del Governo: domande frequenti Green Pass)
Quali sono le sanzioni che si rischiano
I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Per i lavoratori si configurano invece due situazioni:
- il lavoratore che accede al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di Green Pass rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro; alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato;
- i lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 verranno invece considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. L’assenza ingiustificata scatta fin dal primo giorno, deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. L’assenza ingiustificata comporterà l’assenza di retribuzione o altro compenso fino alla presentazione della certificazione verde, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021). In ogni caso, precisa il decreto, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Come effettuare la verifica del Green Pass
Ai fini meramente esemplificativi, si rappresenta che le aziende potrebbero effettuare il controllo della certificazione verde Covid-19 mediante:
- i tradizionali sistemi elettronici di rilevamento delle presenze, nella loro versione aggiornata;
- la scansione del codice QR tramite l’App ministeriale VerificaC19 (è possibile scaricare VerificaC19 in modo del tutto gratuito su dispositivi Android e iOS, direttamente dalle piattaforme Play Store di Google e App Store di Apple)
Il datore di lavoro avrà l’obbligo di nominare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione per le eventuali violazioni.
Nelle prossime comunicazioni inoltreremo un fac-simile di nomina per gli incaricati al controllo e rimaniamo in attesa della pubblicazione di linee guida per i datori di lavoro per l’applicazione pratica dei controlli da effettuare.
Per chiarimenti e assistenza: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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