Esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR
Chiarimenti del Ministero con il Decreto 7 agosto 2023
Il 20 settembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto 7 agosto 2023 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito la disciplina delle casistiche di esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione, trasporto o attività connesse a tali operazioni, quali l’imballaggio, il carico, il riempimento e lo scarico di merci pericolose su strada.
In sintesi sono state:
- individuate chiaramente le condizioni di esenzione per gli speditori;
- riviste le esenzioni per gli altri operatori coinvolti nella catena di trasporto;
- definiti gli obblighi per le imprese che scelgono di aderire all’esenzione dalla nomina;
- definiti criteri differenti l’esenzione nel caso di trasporto in colli e nei casi di spedizioni occasionali di merci caricate alla rinfusa o in cisterna;
- abrogato il D.M. n. 90/T del 4 luglio 2000.
SCHEMA PER LE NUOVE ESENZIONI da NOMINA del Consulente ADR | ||
Attività connesse ai TRASPORTI IN ESENZIONE (trasporti da privati, o per attività di controllo, riparazione e manutenzione, ecc) |
Nessun limite – esenzione sempre applicabile | Art. 3 c.1 lettera a) |
Attività connesse ai TRASPORTI ESENTATI da: - disposizioni speciali (cap. 3.3) - confezionamento in quantità limitate (cap. 3.5) - confezionamento in quantità esenti (cap. 3.4) |
Nessun limite – esenzione sempre applicabile | Art. 3 c.1 lettera b) |
Attività connesse ai trasporti IN COLLI in “ESENZIONE PARZIALE” (cap. 1.1.3.6) | Applicabile entro i limiti di: - max 24 operazioni annue - max 3 operazioni mese Obbligo registro interno |
Art. 4 |
Attività connesse ai trasporti su territorio nazionale, OCCASIONALI IN CISTERNA O ALLA RINFUSA | Applicabile solo a merci poco pericolose (GdI III) o di categoria di trasporto 3 e 4 - max 12 operazioni annue - max 2 operazioni mese - max 50 ton anno solare Obbligo registro interno |
Art. 5 |
SCARICO di colli, alla rinfusa e in cisterna A DESTINAZIONE FINALE DELLE MERCI Esenzione applicabile anche se il destinatario finale affida a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa |
Nessun limite – esenzione sempre applicabile | Art.6 |
Le esenzioni valgono per tutte le ATTIVITÀ CONNESSE ai trasporti, quali la spedizione, il trasporto, l’imballaggio, il carico, il riempimento e lo scarico di merci pericolose su strada. Le esenzioni non valgono per merci della Classe 7 (radioattivi)
OBBLIGO DI REGISTRO INTERNO
ALTRI OBBLIGI |
Pertanto, si raccomanda a tutte le aziende di effettuare una nuova valutazione sull’effettivo obbligo di nomina del Consulente ADR sulla base dei nuovi parametri di esclusione da tale obbligo.
Testo di Legge
Decreto Ministeriale 7 agosto 2023 – Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR
In data 7 agosto 2023, con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto contenente la disciplina delle casistiche di esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione, trasporto o attività connesse a tali operazioni, quali l’imballaggio, il carico, il riempimento e lo scarico di merci pericolose su strada.
Con il D.M. del 7 agosto 2023 sono riviste le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR per le operazioni di carico e trasporto, già disciplinate dal D.M. n. 90/T del 4 luglio 2000 (ora abrogato), e individuate chiaramente le condizioni di esenzione per gli speditori nonché per gli altri operatori coinvolti (imballatori, riempitore e scaricatori).
In particolare:
l’Art. 4 disciplina le condizioni di esenzione per trasporto in colli
“1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- ) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
- ) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
- ) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.”
l’Art. 5 disciplina le condizioni di esenzione per spedizioni occasionali per merci caricate alla rinfusa o in cisterna
“1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
- ) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
- ) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
- ) il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
- ) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.”
In pratica, se sono rispettate le condizioni di esenzione, non sarà più necessario inviare una comunicazione all’Ufficio della Motorizzazione territorialmente competente (come previsto dal precedente D.M. del 4 luglio 2000), ma l’applicabilità dell’esenzione dovrà essere dimostrata tramite tenuta di un apposito registro interno.
Rimangono comunque obbligatorie (come definito dall’art. 7 e 8), e a carico del legale rappresentante dell’impresa, tutte le altre disposizioni ADR applicabili in funzione dell’attività svolta tra cui la formazione del personale coinvolto nelle attività connesse al trasporto di merci pericolose (ADR 1.3) inclusa la registrazione di tale formazione e conservazione del registro, l’inoltro della relazione di incidente all’Ufficio della Motorizzazione territorialmente competente nei casi previsti (ADR 1.8.5) in cui devono essere evidenziate, in copertina, le condizioni di esenzione dalla nomina del consulente.
All’art. 6 viene infine precisato, analogamente a quanto già riportato nella Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 14 novembre 2000, n. A26, che sono esentate dalla nomina del consulente ADR le imprese destinatarie di merci pericolose per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale: “rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa”.
Per maggiori informazioni o chiarimenti potete contattarci al numero 0461 554165 o inviarci una mail a info@consul-tec.it.
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