CONTROLLI SU STRADA: anche il fissaggio dei carichi sarà oggetto di controllo
Stabiliti i principi di applicazione del Decreto, i criteri di fissazione del carico, le responsabilità e le sanzioni
Con Decreto Ministeriale nr. 215 del 19 maggio 2017 viene stabilito come deve essere fissato il carico e come debbano essere effettuati i controlli tecnici su strada al fine di garantire la sicurezza stradale.
Preme segnalare che il decreto entrerà in vigore a partire dal 20 maggio 2018.
In particolare, l’allegato III del decreto regola i principi in materia di fissazione del carico, per scongiurare che questo subisca anche minimi cambiamenti di posizione durante tutte le fasi di operatività del veicolo, mentre l’allegato II definisce i metodi per effettuare i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali (e loro rimorchi) di massa superiore alle 3,5 tonnellate circolanti nell’Unione Europea.
I principi di fissazione del carico prevedono tre categorie di mancanze:
- carenza lieve avviene quando il carico è stato fissato correttamente ma potrebbero essere opportuni consigli di prudenza;
- carenza grave si ha quando il carico non è stato fissato adeguatamente ed esiste un rischio di movimenti significativi o di ribaltamento del carico o di parti di esso;
- carenza pericolosa emerge quando la sicurezza stradale è minacciata direttamente da un rischio di caduta del carico o di parti di esso o da un pericolo derivante direttamente dal carico o da un pericolo immediato per le persone.
Viene stabilito che “le imprese” sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli, e nei casi di carenza grave o pericolosa, gli ispettori possono anche decidere di fermare il veicolo fino a quando non viene rimossa l’anomalia.
Il Decreto si applica a:
- veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE:
- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente - veicoli della categoria M2 e M3;
- veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate - veicoli della categoria N2 ed N3;
- rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o per l'alloggiamento di persone e aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate - veicoli delle categorie O3 ed O4;
- trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada ed aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
E’ importante ricordare che la responsabilità del corretto fissaggio del carico è in capo al soggetto che svolge di “caricatore” ovvero “l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto”, come definito dall’ art.2 lett.d del D.Lgs 21.11.2005 nr.286 per cui “ il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme di cui agli artt. 61 e 62 del CdS (massa limite) e di tutte quelle che riguardano la corretta sistemazione del carico sui veicoli di cui agli artt. 164 e 167 CdS.
Infine, per le violazioni riscontrate ai sensi dell’art. 79 CdS, il decreto prevede sanzioni da 85 a 338 €.
Si segnala però che, nel caso di violazioni relative al fissaggio del carico di merci pericolose in ADR, come previsto dall’articolo 168 del CdS, vengono applicate sanzioni che vanno da 343 a 1.376 €, a cui si sommano, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore o del conducente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, per un periodo da due a sei mesi.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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