ATTESTATI DI FORMAZIONE: obbligo di rilascio al lavoratore
Cosa prevedono le normative in merito agli attestati di formazione
L’attestato dei corsi di formazione: a chi appartiene?
Dal punto di vista normativo non si può riscontrare in modo esplicito l’indicazione per Datori di Lavoro o Enti Formativi dell’obbligo di rilasciare l’attestato al lavoratore piuttosto che al Datore di Lavoro, soggetto pagante del corso.
Per poter dimostrare la formazione sostenuta nella propria carriera professionale e per poter programmare correttamente la formazione, nel d.lgs. 81/08 si trova il riferimento ad uno strumento di registrazione, il libretto formativo del cittadino. Tale strumento, che sicuramente semplificherebbe le difficoltà di Datori di Lavoro, Enti formativi e lavoratori aiutandoli a progettare correttamente la formazione rintracciando la formazione pregressa in modo agevole, non è però entrato in vigore in tutte le Regioni. L’evidenza documentale della formazione effettuata sicuramente presente in tutte le Regioni e Province rimane pertanto, ad oggi, l’attestato di formazione.
Anche negli accordi Stato-Regioni sulla formazione non viene dichiarato esplicitamente il diritto del lavoratore ad avere copia dell’attestato, ma più volte viene comunque richiamato il riconoscimento della formazione pregressa effettuata anche presso altre organizzazioni o la necessità di integrazione della stessa.
Questo vuoto normativo ha fatto sì che spesso Datori di Lavoro non rilasciassero gli attestati ai lavoratori in caso di dimissioni volontarie o licenziamenti mettendo inoltre gli Enti formativi in situazioni talvolta difficili, determinate dai rapporti contrattuali posti in essere con aziende e enti.
Indipendentemente dalla posizione etica riguardante il vero scopo della formazione inerente la salute e sicurezza nel bagaglio formativo professionale di ciascun lavoratore, ovvero evitare che vi sia un infortunio o una malattia professionale in qualsiasi organizzazione egli operi, vogliamo comunque ricordare che, nonostante la poca chiarezza nelle normative specifiche, il Garante della Privacy ha preso una posizione chiara in merito, posizione tutt’ora valida nonostante l’introduzione del nuovo Regolamento GDPR.
La normativa sulla Privacy sostiene infatti che il lavoratore ha il diritto di aver accesso alle proprie informazioni personali tra cui gli attestati formativi (a scelta dal datore di lavoro e/o dall’ente di formazione che ne conserva le registrazioni nei termini di legge o per gli Accreditamenti di cui è in possesso). Qualora gli venga negata la consegna, al lavoratore basterà quindi denunciare l’accaduto alla Asl competente per territorio oppure al garante della Privacy.
In conclusione, è buona norma e suggeriamo ai Datori di Lavoro di fornire copia delle attestazioni della formazione effettuata dal lavoratore o gli stessi originali trattenendone una copia a fine rapporto.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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