
Approfondimento sugli obblighi di nomina dell’RLST
La figura del RLST in assenza del RLS. Chiarimenti sulla nomina e sugli obblighi da parte del datore di lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il portavoce eletto per comunicare al datore di lavoro le problematiche che possono accadere sul lavoro in merito a salute e sicurezza.
Il RLS viene scelto tra i lavoratori dell’azienda e votato dai lavoratori stessi oppure può essere eletto all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
In caso di mancata nomina del RLS, scatta l’obbligo per il datore di lavoro di verificare la presenza di un RLS territoriale (RLST - art.47 c.9 del d.lgs.81/08) ed eventualmente eleggerlo.
Di seguito forniamo alcuni chiarimenti per aiutarvi a comprendere e verificare la presenza di questo servizio per le aziende.
Quando si nomina un RLS Territoriale o di Comparto?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o di Comparto (RLST o C) deve essere nominato qualora nell’azienda o unità produttiva non sia stato designato un RLS al loro interno.
Il RLST/C può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette associazioni.
Chi mette a disposizione l’RLST?
Le figure di RLST vengono messe a disposizione dagli Enti Bilaterali attraverso gli Organismi Paritetici di loro diretta emanazione, i quali hanno tra i loro compiti quello, appunto, di occuparsi degli aspetti relativi alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente.
Il servizio di RLST è a pagamento?
Sì, il servizio di RLST prevede una quota da versare e una quota per ogni dipendente.
Cosa succede se l’Ente Bilaterale non mette a disposizione l’RLST?
Nel caso in cui l’Ente Bilaterale non metta a disposizione la figura del RLST, in difetto della costituzione degli organismi paritetici, l’azienda deve partecipare con il versamento di un contributo alla costituzione del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e alla pariteticità, presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
Dovrà essere quindi INAIL a fornire il servizio e la bilateralità (servizio ad oggi mai attivato poiché mancano i decreti attuativi, ma si attende un aggiornamento entro fine giugno).
In mancanza del servizio da parte di Inail l’azienda dovrà allora verificare se Confindustria, Confartigianato o Confcommercio abbiano tale servizio.
Quindi cosa deve fare il datore di lavoro?
Nella pratica il datore di lavoro deve quindi:
comunicare ai lavoratori il loro diritto ad eleggere l’RLS;
- nel caso in cui non ci siano candidati o non avvenga l’elezione, verificare se è disponibile l’RLST da parte dell’Organismo paritetico di riferimento (organismo di diretta emanazione dell’Ente Bilaterale a cui aderisce l’azienda e che si occupa di SSL e dei servizi di RLST);
- in mancanza dell’RLST, con la collaborazione dello studio paghe/consulente del lavoro, partecipare alla costituzione del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e alla pariteticità, presso l’Inail tramite il versamento di alcune quote;
- in mancanza del servizio di Inail, verificare se il servizio viene fornito da Confindustria, Confartigianato o Confcommercio.
Qual è l’Ente Bilaterale di riferimento per chiedere se è disponibile un RLST?
Lo studio paghe/consulente del lavoro può fornire l’indicazione se l’azienda paga una quota all’Ente bilaterale e quale esso sia. In alternativa, è possibile verificare se il CCNL prevede un Ente di riferimento.
Cosa comporta la mancata adesione ad un Ente Bilaterale?
Quando è presente l’Ente Bilaterale e un’azienda non vi aderisce, questa deve farsi carico e fornire tutti i servizi previsti e inserire in busta paga dei lavoratori i corrispettivi che sarebbero dovuti all’Ente.
Infatti, le imprese che non aderiscono ad alcun Ente Bilaterale sono tenute da contratto a corrispondere al lavoratore un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) equivalente ai benefici spettanti, che varia dai 25 ai 40 euro al mese per le 13/14 mensilità.
Qualora gli organi di vigilanza riscontrino che il datore di lavoro ha omesso sia il versamento all’ente bilaterale che il pagamento del EAR ai lavoratori, richiederanno all’impresa i contributi non versati per gli ultimi 5 anni per ogni lavoratore.
Il nominativo del RLST va comunicato ad INAIL?
Il nominativo del RLST viene comunicato ad Inail dall’Organismo paritetico, pertanto non serve che il datore di lavoro effettui comunicazioni in tal senso.
Quanti RLST ci sono in Trentino?
Attualmente in Trentino sono presenti RLST solo per i settori:
- ARTIGIANATO (contattare EBAT)
- TURISMO (contattare EBT)
- TERZIARIO, COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL’INGROSSO E SERVIZI (contattare EBTER)
RLST e aggiornamenti futuri
Entro il 30 di giugno 2022 dovrebbero essere definite le regole per il fondo di cui all’art. 52 del D.lgs 81/087 e smi per gli RLST.
Sempre entro la stessa data dovrebbe venir realizzato anche un elenco di tutti gli Organismi Paritetici presenti in Italia.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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