Aggiornamento elenco di sostanze classificate cancerogene
Modificato l’elenco delle sostanze classificate cancerogene per l’uomo. Previsti obblighi aggiuntivi per le aziende.
Attraverso recenti Direttive Europee è stato modificato l’elenco delle sostanze classificate cancerogene per l’uomo.
Alcune delle aziende che possono essere interessate a questa modifica sono quelle che effettuano lavorazioni e/o posa del porfido, sabbiatura, lavorazioni di marmi e graniti, manutenzione di motori, uso di composti chimici in quantitativi abbondanti, saldatura inox, posa di guaine isolanti, falegnamerie, manutenzione del verde, officine metalmeccaniche.
Attualmente la legislazione italiana sta procedendo al recepimento di tali modifiche e un poco alla volta affronterà l’aggiornamento dell’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08 che conteneva in precedenza solamente tre composti: benzene, cloruro di vinile monomero e polveri di legno duro.
Quali sono le sostanze classificate cancerogene
Quindi, dal 17 gennaio 2020 sono entrate nell’elenco delle sostanze classificate cancerogene:
- composti di cromo VI definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i): usato principalmente in metallurgia negli acciai INOX, nella cromatura, come catalizzatore;
- fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i): lavorazioni con fibra di vetro;
- polvere di silice cristallina respirabile: attività estrattive, produzione ceramiche, produzione vetro, fonderie, sabbiatura e altro;
- ossido di etilene: usato in reazioni chimiche o come agente sterilizzante;
- 1,2-epossipropano: usato come reagente;
- acrilammide: trattamento acque come agente flocculante, smaltimento oli alimentari;
- 2-nitropropano: solvente o additivo per inchiostri, pitture, adesivi, resine ed altro;
- o-toluidina: usato come reagente;
- 1,3-butadiene: usato come reagente;
- idrazina: reazioni chimiche, fotografia;
- bromoetilene: usato come reagente.
Invece, dal 20 febbraio 2021 sono entrate nell’elenco delle sostanze classificate cancerogene:
- oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna: lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore;
- miscele di idrocarburi policiclici aromatici: posa guaine, uso composti bituminosi, combustioni;
- emissioni di gas di scarico dei motori diesel: lavori comportanti esposizione a gas di scarico di motori diesel;
- tricloroetilene (trielina): lavanderie, sgrassaggio metalli;
- 4,4′-metilendianilina (MDA): usato come reagente;
- epicloridrina: usato come reagente;
- etilene dibromuro: trattamento del legname e disinfestazioni di parassiti;
- etilene dicloruro: usato come reagente, sgrassante e diluente.
E infine, dal 11 luglio 2021 entreranno nell’elenco delle sostanze classificate cancerogene:
- cadmio e suoi composti inorganici: attività di saldatura, uso di coloranti, smaltimento batterie;
- berillio e composti inorganici del berillio: principalmente produzioni elettroniche;
- acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell'arsenico: usato in passato come biocida e nel trattamento del legno;
- formaldeide: usata come battericida, come collante nei pannelli di truciolato ed è un sottoprodotto della combustione del legno;
- 4,4′-metilene-bis (2 cloroanilina): usato come reagente.
Cosa comporta l’aggiornamento per le aziende
L’esposizione e l’impiego delle sostanze elencate in precedenza comporterà pertanto la necessità di provvedere all’attivazione degli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro nel Titolo XI capo II del D.Lgs. 81/08, come ad esempio:
- la stesura di una valutazione specifica;
- l’esecuzione di campionamenti periodici;
- l’attivazione di accertamenti sanitari ed altro ancora.
In particolare risulta necessario provvedere all’attivazione del Registro degli esposti.
Si tratta di un obbligo che riguarda i datori di lavoro che hanno nelle proprie aziende lavoratori esposti a questi tipi di rischi professionali e soggetti alla sorveglianza sanitaria, sulla base della valutazione del rischio (art. 236 e 242 del D. Lgs n. 81/2008).
Precisazioni Inail sul Registro degli esposti
Inail recentemente ha precisato che tutte le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono avvenire esclusivamente attraverso il servizio online “Registro esposizione”.
L’Istituto ha inoltre precisato che se dovessero pervenire comunicazioni via PEC o in modalità cartacea contatterà i datori di lavoro per rammentare la necessità di procedere all'inoltro telematico dei dati o per assisterli in caso di problematiche nell'inserimento dei dati stessi.
Le istruzioni operative per la comunicazione dei registri all’Inail è presente sullo stesso portale Inail.
Il nostro STAFF è a disposizione per assistervi ad elaborare quanto richiesto dalla normativa.
Contattaci: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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