Nuovi criteri 2017 per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
Dettagli e precisazioni sulla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, entrata in vigore il 1 febbraio 2017
A partire dal 1 febbraio 2017, in seguito alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, sono entrati in vigore i nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4 e 5, con procedura ordinaria. Tali requisiti, sostituiscono quelli approvati tramite le deliberazioni n. 1 del 30-01-2003, n. 3 del 14-03-2012 e n. 6 del 12-12-2012.
La delibera si compone di tre articoli. Nel primo articolo sono indicati 8 possibili scenari secondo cui sarà possibile iscriversi nelle categorie 1 (7 scenari), 4 e 5 (1 scenario), facendo riferimento agli allegati da consultare. Nel secondo articolo invece, sono indicati gli importi secondo i quali si ritiene soddisfatto il requisito di capacità finanziaria, cioè 9000 € per il primo autoveicolo e 5000 € per ogni veicolo aggiuntivo, e le modalità di comprovazione della capacità finanziaria stessa.
Il terzo articolo infine, abroga le passate deliberazioni (n. 1, n. 3, n. 6) e soprattutto specifica che “Le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza”. Lo stesso principio si rende valido anche per tutte le domande d’iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore.
In merito alle novità introdotte, invece, le maggiori riguardano la categoria 1, con un particolare riferimento all’Attività di spazzamento meccanizzato e con l’introduzione di ulteriori sottocategorie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti abbandonati nelle aree portuali, stradali, autostradali e sulle spiagge lacuali e marittime e lungo i corsi d’acqua. I requisiti per le categorie 4 e 5, invece, hanno subito modeste variazioni con particolare riferimento alle classi minori (fino a 15.000 ton).
Infine, in aggiunta a quanto definito dalla delibera, la Circolare n. 411 del 6 aprile 2017 precisa che il rinnovo dell’iscrizione nelle cat. 1, 4 e 5 di imprese che debbano posizionarsi in una diversa sottoclasse o categoria, “non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto relativamente ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi ”.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | Delibera n.5 del 3 novembre 2016
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