GESTIONE RIFIUTI: nuovo D.Lgs. 116/2020 - I parte
Introdotto il nuovo D.Lgs. 116/2020 che apporta modifiche al Testo Unico Ambientale, in alcuni casi rilevanti
Il decreto D.Lgs. 116/2020 (in vigore dal 26/09/2020) – ha modificato il Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06) recependo alcune direttive europee sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l'art. 188-bis (denominato “REN” o Registro Elettronico Nazionale), rimane invariato l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma è ora definitivamente chiarita l’esclusione per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti (che rimangono comunque soggetti per i rifiuti pericolosi).
L’obbligo di conservazione dei registri di carico e scarico passa da cinque a tre anni.
Per gli impianti di trattamento viene specificato che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento. Si evidenzia però che ad oggi la modulistica messa a disposizione riguarda esclusivamente i rifiuti e pertanto non è ancora possibile l'inserimento di tale informazione. Si attendono quindi chiarimenti e/o correzioni al decreto.
FORMULARI
La trasmissione della IV copia al produttore può avvenire da parte del trasportatore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione (per tre anni) del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.
L’obbligo di conservazione di formulari (così come del registro di carico e scarico) passa da cinque a tre anni.
Si introduce, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio, affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Ad oggi però tale nuova modalità alternativa non risulta operativa (si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario).
RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Viene confermata l’esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12, al ricevimento della IV copia del formulario controfirmato (eventualmente via PEC), entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.
Tuttavia, per le operazioni di smaltimento D13, D14, D15 si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere un'attestazione di avvenuto smaltimento da parte del produttore dei rifiuti, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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