CORONAVIRUS: cosa devono fare Datore di Lavoro e lavoratori
Chiarimenti su cosa devono fare Datore di Lavoro e lavoratori in termini di Sicurezza nei luoghi di lavoro di fronte alla diffusione di malattie virali come il Coronavirus
In questi giorni siamo stati bombardati letteralmente da informazioni e interpretazioni scientifiche su cos’è il Coronavirus o COVID-19, come comportarci, dove possiamo sentirci sicuri o meno.
Cosa deve fare un Datore di Lavoro? Cosa devono fare i lavoratori?
Queste le due domande su cui riteniamo necessario, nell’ambito dei nostri servizi, fare chiarezza.
Come prima cosa è opportuno distinguere tra rischi dovuti ad esposizione professionale e rischi sociali o di comunità a cui tutti noi siamo esposti nelle normali interazioni personali (pensiamo alla diffusione di una semplice influenza o raffreddore che ognuno di noi può contrarre andando al lavoro su un mezzo pubblico o nell’ufficio in cui lavora dal collega nella vicina postazione).
VALUTAZIONE DEL RISCHIO: quando è necessario revisionarla?
Il d.lgs. 81/08 al Titolo X tratta nello specifico il rischio biologico derivante dalla manipolazione od uso deliberato di agenti e virus patogeni.
Fatta eccezione per alcune specifiche attività lavorative (per esempio tutti coloro i quali lavorino nel settore della sanità o, comunque, in altri settori adibiti al controllo e contenimento della diffusione del virus), il rischio di contagio da COVID-19 non rappresenta per tutte le altre attività un rischio di tipo professionale.
Per chi non fa uso deliberato di agenti biologici, ovvero per coloro che possono avere un contatto con il pubblico, e parlando in questo specifico caso della possibile diffusione COV-19 è sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.
È quindi solo nei confronti dei rischi professionali (come ricordano anche la definizione di “prevenzione” e di “servizio di prevenzione e protezione”) che la normativa impone al Datore di Lavoro la valutazione dei rischi.
Se così non fosse, il datore di lavoro dovrebbe anche valutare i rischi derivanti dal cambiamento climatico o dall’inquinamento atmosferico, rischi tuttavia che non interessano il lavoratore in quanto tale, ma in quanto soggetto appartenente alla popolazione italiana/mondiale interessata da questi fenomeni e né sono aggravati dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
Cosa fare quindi se non c’è rischio professionale?
Se non c’è rischio professionale entra quindi in gioco, per ciò che concerne gli obblighi del Datore di Lavoro, l'applicazione dei suoi doveri derivanti dall'art. 2087 del Codice Civile (“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.).
Il Datore di Lavoro dovrà quindi procedere informando i lavoratori e attivandosi con adeguate misure preventive e definire delle regole, attenendosi anche e soprattutto alle disposizioni del Ministero della Sanità, che i lavoratori dovranno seguire per limitare il contagio e contenere il rischio.
Ma quali sono queste misure o regole preventive?
- Sicuramente quelle di mettere a disposizione informative da fonti ufficiali, da condividere nei luoghi di lavoro e che potete scaricare qui .
- Invitare quindi i propri dipendenti a ricorrere alle comuni misure preventive della diffusione delle malattie per via respiratoria.
- Attenersi o organizzare il lavoro in modo tale da rispettare le ordinanze pubbliche delle regioni o degli Stati in cui ci si deve recare per motivi lavorativi.
- Aumentare il livello di salubrità dei luoghi di lavoro pulendo con più frequenza le superfici di lavoro, gli arredi in generale i filtri di aerazione e mettendo a disposizione detergenti aggiuntivi per lavarsi le mani e areando più volte al giorno i locali.
- Invitare tutti i lavoratori che presentano direttamente sintomi respiratori e/o febbre o che vivono a stretto contatto con persone che presentano gli stessi sintomi a rimanere a casa e a non presentarsi al lavoro. Invitare gli stessi a contattare i numeri di riferimento (1500) o il proprio medico di base per approfondire la propria condizione.
Da segnalare infine la puntualizzazione di data odierna della P.A.T. nell’ordinanza relativa alla riapertura delle attività didattiche: per ciò che riguarda le regole di comportamento per le persone che si siano recate fuori dal territorio della Provincia di Trento, permane l’obbligo di segnalazione solo nel caso in cui ci si sia recati o si siano avuti contatti con persone residenti nelle zone degli 11 comuni di cui all’allegato al Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020. La segnalazione, in tal caso, può essere fatta contattando i numeri verdi 1500 e 800867388. Resta valido il 112 solo per le emergenze
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | info@consul-tec.it
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