Conservazione e rinnovi delle autorizzazioni
Chiarimenti sulla delibera n. 4 del 22 marzo 2017, dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Con la Delibera n. 4 del 22 marzo 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo ha provveduto a sostituire, per tutte le categoria di iscrizione, le prescrizioni riguardanti la tenuta e la conservazione dei provvedimenti di iscrizione riportate nei provvedimenti stessi.
Si segnala una di queste modifiche che ci aiuta a ricordare che “durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento di iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali”.
Infine, tramite la Circolare n. 413 del 6 aprile 2017, il Comitato Nazionale ha chiarito che sebbene le domande di rinnovo dell’iscrizione possano essere presentate 5 mesi prima della scadenza dell’iscrizione ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.M. n. 120/2014, “ove la domanda sia presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell’iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell’iscrizione. Con la conseguenza che, una volta scaduto detto termine, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo le attività oggetto dell’iscrizione non potranno essere svolte”.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | Delibera n.4 del 22 marzo 2017
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