Adeguamento ADR/RID/ADN alla versione 2017
Recepimento della direttiva 2016/2309 per adeguare la direttiva 2008/68/CE
Il 17 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 12 maggio 2017 che opera come recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016. Lo scopo del decreto è quello di adeguare per la quarta volta gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose.
In particolare, vengono sostituite le lettere a), b) e c) dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, stabilendo che a partire dal 1 gennaio 2017 il trasporto di merci pericolose deve rispettare le disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN.
Articolo 3, comma 2, dopo l'adeguamento
Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonché ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e' fatto divieto:
a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno;
b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini "Stato contraente del RI" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito con "Stato membro", come opportuno.
Per assistenza o maggiori informazioni: 0461 554165 | Decreto 12 maggio 2017
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